> Descrizione |
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La prima azione prevista dal Piano per contenere il consumo di suolo e migliorare la qualità urbana, consiste nell’intervenire sul patrimonio edilizio esistente in maniera diffusa su tutto il territorio comunale.
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1001 |
Pertanto il Piano prevede da una parte di lavorare sugli edifici dismessi o sottoutilizzati presenti nel territorio urbano (scheda 25 >> di Profilo e conoscenze), dall'altra di rinnovare il patrimonio costruito che si presenta inadeguato rispetto ai temi del risparmio energetico e della sicurezza sismica (schede 29 >> e 30 >> di Profilo e conoscenze). Inoltre, considerando il trend di invecchiamento della popolazione e le altre problematiche inerenti l’accessibilità universale, la mancanza di ascensori in molti condomini residenziali può costituire un impedimento all'autonomia, pertanto è molto importante intervenire sull’adeguamento dell’accessibilità (vedi schede 2 >>, 27 >> e 28 >> di Profilo e conoscenze).
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1002 |
Per favorire il miglioramento della sicurezza sismica e dell’accessibilità, il Piano consente, a titolo di incentivo, un aumento dei volumi esistenti nel caso di interventi di sostituzione dell’edificato, fatta salva la disciplina di tutela del paesaggio urbano storico (strategia 2.4 >>) .
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1003 |
Attraverso l’insieme delle strategie urbane il Piano indica molte altre azioni per il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, precisando le prescrizioni per gli interventi edilizi. Ad esse fa riferimento anche il Regolamento edilizio per definire in modo puntuale i requisiti prestazionali richiesti per l’attività edilizia consentendo così progressivamente nel tempo l’adeguamento del patrimonio edilizio.
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1004 |
Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale sono disciplinati dal Piano Territoriale Metropolitano e in particolare dagli articoli relativi alla Parte II Sfida 1 - Tutelare il suolo, dove si trovano finalità, obiettivi specifici, disciplina urbanistica e disciplina edilizia che, secondo il principio di competenza individuato dalla Lr 24/2017, il PUG di Bologna provvede ad assumere. Per le finalità e gli obiettivi generali, articolati in relazione ai diversi “ecosistemi” che il PTM riconosce come parti del territorio rurale, e che il Piano recepisce nella Tavola dei vincoli, si rimanda agli articoli 15, 16, 19, 23, 24, 25 e 26 di Regole/Le norme del PTM.
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RECUPERO DEL PATRIMONIO IN TERRITORIO URBANIZZATO
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> Campo di applicazione |
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L’azione si applica ai seguenti elementi individuati nel Catalogo dati cartografici:
- patrimonio edilizio esistente >>
- parti di città pianificate con strumento urbanistico attuativo >>
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1006 |
> Indirizzi per le politiche urbane |
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Il Comune si confronta con le associazioni professionali e di categoria per promuovere attività di ricerca volte a intercettare le nuove esigenze dell’abitare (alloggi più adatti a consentire periodi di lavoro e studio da casa, con più spazi aperti, in parti di città comunque dotate di servizi pubblici essenziali.
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1007 |
Il Comune promuove politiche per l’incentivazione dell’adeguamento edilizio, in particolare a favore dell’accessibilità degli alloggi come meglio definita nell’azione 2.3a >>.
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1008 |
Il Comune promuove interventi di efficientamento energetico, per la sicurezza e per l’accessibilità degli edifici privati, anche agevolando l’accesso da parte dei proprietari di immobili ad iniziative di miglioramento degli edifici messe in campo da altre amministrazioni o istituzioni.
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1009 |
Il Comune predispone programmi di interventi strutturali sul patrimonio edilizio di proprietà, e, in accordo e con la collaborazione del soggetto gestore (ACER) sul patrimonio abitativo pubblico, utilizzando le tecnologie innovative più avanzate.
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1010 |
> Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici |
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In tutto il territorio urbanizzato, ad eccezione del nucleo di antica formazione, sono consentiti interventi di Ristrutturazione urbanistica del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto di quanto stabilito all’azione 2.4a >>.
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1011 |
Gli interventi sono realizzati a parità di volume totale che insiste sull’area oggetto di intervento.
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1012 |
Per gli stessi interventi inoltre il Piano riconosce un incentivo di natura volumetrica, una tantum, in misura del 10% rispetto al volume totale che insiste sull’area oggetto di intervento, per gli interventi che comprendano contemporaneamente:
- interventi di miglioramento sismico che raggiungano almeno il 60% della sicurezza di un nuovo edificio o di adeguamento sismico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni;
- interventi di adeguamento a condizioni di accessibilità.
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1013 |
L’incentivo volumetrico non viene riconosciuto con riferimento al Volume totale esistente di edifici d’interesse storico-architettonico e storico-architettonico del Moderno, di cui all’Azione 2.4c >> compresi nell’intervento.
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1014 |
Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica devono collocare le nuove costruzioni o infrastrutture in modo tale da garantire la più ampia conservazione dei suoli integri (in riferimento alle principali funzioni fisiche, chimiche e biologiche degli stessi). Il permesso di costruire convenzionato relativo agli interventi deve pertanto dimostrare un’approfondita conoscenza dei suoli interessati alla trasformazione a partire da una dettagliata analisi storica del sito e da una descrizione delle attività pregresse che lo hanno coinvolto, al fine di individuare possibili sorgenti o condizioni di contaminazione e conseguentemente definire i necessari accertamenti qualitativi sulle matrici ambientali suolo e acque sotterranee e gli interventi di risanamento o bonifica propedeutici alla trasformazione. Si deve inoltre sviluppare ed includere un’analisi delle diverse alternative possibili, sia localizzative che costruttive, per limitare il consumo di suolo (diretto e indiretto), salvaguardandone o potenziandone le prestazioni ecosistemiche di regolazione.
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1015 |
> Prescrizioni per gli interventi edilizi |
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In tutto il territorio urbanizzato sono consentiti interventi di Qualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle modalità di intervento sul patrimonio di interesse storico-architettonico e culturale e testimoniale d efinite dalle Azioni 2.4c >> e 2.4d >>.
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1016 |
Gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici come definite dal Regolamento edilizio - art. 27 >> e i requisiti prestazionali per la compatibilità ambientale nel contesto urbano, come definiti dal Regolamento edilizio - art.28 >>.
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1017 |
Gli interventi sono realizzati a parità di Volume totale che insiste sul lotto.
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1018 |
Nel territorio urbanizzato il Piano riconosce un incentivo di natura volumetrica, una tantum e nel lotto, in misura del 10% rispetto al volume totale che insiste su lotto, per gli interventi di Qualificazione edilizia che comprendano contemporaneamente e per l’intero edificio:
- interventi di miglioramento sismico che raggiungano almeno il 60% della sicurezza di un nuovo edificio o di adeguamento sismico, come specificati nel Regolamento edilizio - art. 27 >>, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni;
- interventi di adeguamento dell’intero edificio a condizioni di accessibilità, come definiti dal regolamento Edilizio - art.27 >>.
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1019 |
L’incentivo volumetrico non viene riconosciuto agli edifici d’interesse storico-architettonico e storico-architettonico del Moderno, di cui all’Azione 2.4c >>.
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1020 |
Non è ammessa la realizzazione di alloggi, tramite il mutamento delle destinazioni d’uso verso funzioni residenziali (A) e il frazionamento di unità immobiliari, che abbiano affacci esclusivi su portici e spazio pubblico, se le unità abitative si sviluppano nei soli piani terra con accesso diretto dallo spazio pubblico o da uno spazio privato di profondità minore di 3 metri. L’affaccio sullo spazio privato deve avere le caratteristiche definite dal Regolamento edilizio - art. 27 E8-E10-E16 >>.
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1021 |
Gli interventi che comportano il cambio d’uso dalle funzioni produttive (C), direzionali (D1) e
commerciali (E) alle funzioni residenziali (A) e turistico ricettive (B), attrezzature pubbliche o private e spazi collettivi (D3, D4, D5, D6 e D7) sono subordinati all’accertamento di idoneità dei suoli risultante dagli approfondimenti specifici indicati al capitolo 4.1.3 della Valsat >>.
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1022 |
Tutte le suddette prescrizioni valgono anche per le parti di città pianificate con strumento urbanistico attuativo: nel caso di interventi di qualificazione edilizia trasformativa gli interventi che usufruiscono di incentivi devono comunque essere realizzati nel rispetto dell’assetto urbanistico definito dallo strumento attuativo. Alle stesse condizioni è ammessa la nuova edificazione di singoli lotti non edificati residui di precedenti piani attuativi; l’attuazione di questi interventi è subordinata al rilascio di permessi di costruire convenzionati, nel rispetto delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per l’urbanizzazione stabilite dai precedenti piani attuativi.
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1023 |
Possono essere realizzati interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, secondo le modalità stabilite dall’azione 2.4c >> e dal Regolamento edilizio - art. 73 comma 4 >>.
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1024 |
RECUPERO DEL PATRIMONIO IN TERRITORIO RURALE
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> Campo di applicazione |
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L’azione si applica ai seguenti elementi individuati nel Catalogo dati cartografici:
- territorio rurale della collina >>
- territorio rurale della pianura >>.
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1025 |
> Prescrizioni per gli interventi edilizi |
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Il territorio rurale presente nel Comune di Bologna si articola in territorio rurale della pianura e della collina; il PTM articola ulteriormente il medesimo territorio attraverso il riconoscimento di
“ecosistemi agricoli” ed “ecosistemi naturali” (questi ultimi riportati nella Tavola dei vincoli e relative Schede di vincolo).
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1026 |
Nel territorio rurale si applicano le prescrizioni di cui ai commi 11 - 15 (se non meglio specificato nella disciplina del PUG) e 16 dell’art. 15 - Finalità e contenuto della disciplina del territorio rurale delle Regole/Le norme del PTM.
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1027 |
Le seguenti disposizioni sono relative agli interventi di recupero degli edifici esistenti non più
funzionali all’attività agricola. Qualora l’intervento interessi edifici ricompresi in “ecosistemi naturali” (ecosistema delle acque correnti, ecosistema delle acque ferme, ecosistema forestale, ecosistema arbustivo ed ecosistema calanchivo) la disciplina è integrata con le disposizioni maggiormente restrittive, relative ai singoli “ecosistemi naturali” riconosciuti dal PTM, e richiamati nella Tavola dei vincoli e nelle relative Schede di vincolo.
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1028 |
In tutto il territorio rurale, per gli edifici che non presentano un particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, riguardo ai mutamenti d’uso e agli interventi ammessi, valgono le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 10, 12 dell’art. 16 - Ecosistemi agricoli delle Regole/Le norme del PTM. Per gli edifici d’interesse individuati nell’Azione 2.4c >> relativamente agli usi e ai carichi urbanistici valgono le medesime disposizioni.
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1029 |
Nel territorio rurale della collina valgono inoltre le disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 17 -
Ecosistema agricolo della montagna/collina delle Norme del PTM.
Nel territorio rurale della pianura valgono inoltre le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 18 -
Ecosistema agricolo della pianura delle Norme del PTM.
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1030 |
Per le verifiche di sostenibilità necessarie, previste dalle norme del PTM e dal PUG, si procede
secondo quanto più oltre specificato.
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1031 |
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono integrate dalle seguenti, specifiche per il territorio del Comune di Bologna.
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1032 |
In caso di realizzazione di interventi sull’esistente per uso residenziale, che comportino il frazionamento degli edifici, è possibile prevedere al massimo 2 alloggi per edificio.
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1033 |
In relazione a quanto previsto dall’Azione 1.2a, nel territorio rurale della collina non sono comunque ammessi incrementi volumetrici degli edifici esistenti ad esclusione delle opere pubbliche e/o di interesse pubblico.
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1034 |
E’ sempre ammessa la demolizione dei manufatti edilizi aventi funzione accessoria che siano stati legittimamente realizzati o oggetto di sanatoria (quali i depositi attrezzi, i piccoli ricoveri per animali e i magazzini); nel territorio rurale di pianura è consentito il recupero delle relative superfici con l'ampliamento dell'edificio principale, purchè l'ampliamento dell'edificio non ecceda il 20% del volume dell'edificio preesistente, ovvero con la realizzazione in adiacenza allo stesso di fabbricati autonomi aventi le destinazioni d'uso dei manufatti accessori originari.
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1035 |
Sono altresì consentiti interventi che comportino modifica del sedime e della sagoma planivolumetrica solo al fine di migliorare la protezione ambientale del patrimonio edilizio esistente in relazione all’interferenza con infrastrutture esistenti, dimostrata dalla presenza di fasce di rispetto ad infrastrutture oppure alla presenza di “aree in dissesto” e “aree di possibile evoluzione del dissesto”, indicate nella Tavola dei vincoli >>. Il sedime del nuovo edificio deve essere contiguo al perimetro delle fasce o delle aree sopra indicate nel punto più vicino all'edificio preesistente, salvo motivazioni di carattere paesaggistico avallate dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, ove previsto. Il progetto di ricostruzione di edifici privi di valore storico-architettonico e culturale e testimoniale dovrà curare attentamente l’inserimento del nuovo manufatto nel paesaggio, con l’obiettivo di migliorare il preesistente assetto. A questo fine devono essere considerati il contesto ( per quanto riguarda sia la localizzazione dell’edificio che la composizione degli elementi), l’edificio
(sia per la composizione volumetrica che per l’assetto delle facciate, delle coperture e per i materiali e i colori utilizzati) e gli spazi aperti (organizzazione dell’area cortiliva e scelta della vegetazione). Non è comunque consentito in questo caso il recupero di tettoie, baracche e di ogni altro manufatto precario e di strutture leggere, la cui completa rimozione costituisce condizione per l'attuazione degli interventi di cui sopra.
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1036 |
Tutti gli interventi di recupero, accompagnati da un progetto dettagliato che permetta la valutazione del corretto inserimento dello stesso rispetto alla caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito, sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità. In particolare:
- l’intervento non deve comportare la realizzazione di una nuova viabilità d’accesso che deve al contrario essere presente ed eventualmente recuperata con materiali adatti al paesaggio rurale;
- l’intervento non deve comportare la realizzazione di nuovi tratti di rete pubblica di distribuzione e adduzione per l’approvvigionamento idrico; è ammesso l’allacciamento alla rete di distribuzione esistente;
- l’intervento non deve comportare la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica; gli impianti di depurazione autonomi, o sistemi alternativi di depurazione dei reflui, inclusa fitodepurazione, devono essere progettati nel rispetto delle indicazioni della delibera di Giunta Regionale 1053 del 2005 e s.m.i. e del Regolamento edilizio - art. 53 >>. In particolare nel territorio rurale di collina occorre prevedere sistemi di recapito finale dei reflui che non comportino la dispersione dei fluidi nel suolo e nel sottosuolo;
- l’intervento non deve comportare la realizzazione di nuove linee elettriche o di adduzione di gas; sono ammessi gli impianti per la derivazione d’utenza;
- la raccolta dei rifiuti solidi prodotti deve essere compatibile con il servizio fornito dal gestore; gli interventi devono prevedere un sistema di stoccaggio autonomo in relazione al servizio fornito; la frazione organica dei rifiuti solidi deve essere prioritariamente smaltita in sito.
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1037 |
L’attuatore degli interventi nel territorio rurale, in luogo del pagamento del contributo di costruzione, può impegnarsi mediante convenzione, alla realizzazione, in tutto o in parte, di opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area quali, a titolo esemplificativo: opere di sistemazione delle aree di pertinenza, miglioramento della regimazione idraulica, interventi mirati alla salvaguardia idrogeologica, opere di igienizzazione di scarichi esistenti, opere di reimpianto vegetazionale.
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1038 |
Le presenti prescrizioni sono valide anche per le aree definibili come “edificato sparso e discontinuo” ai sensi della Lr 24/17 (scheda 63 del Profilo e conoscenze >>).
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